Le seguenti spiegazioni riguardano la definizione e la gestione del tempo libero straordinario. Quando deve essere concesso? Quando deve essere pagato?

In base alla legge (art. 329 cpv. 3 CO), ai dipendenti deve essere concesso del tempo libero necessario (il cosiddetto “tempo libero straordinario”) per occuparsi di questioni personali urgenti e di importanti eventi familiari durante l’orario di lavoro. Se l’evento cade in un giorno di riposo, di vacanza, di un festivo o di un altro giorno non lavorativo (ad esempio assenze per malattia o infortunio), ciò non dà diritto a giorni di vacanze supplementari. Non sussiste alcun diritto a una successiva concessione.

In caso di trasloco, si dovrà concedere un periodo di tempo libero straordinario quando i lavori di trasloco si svolgeranno in un giorno lavorativo. Il Contratto Collettivo di lavoro CCL (art. 24) conferisce ai lavoratori il diritto al pagamento per un periodo di tempo libero straordinario giustificato, che non può superare i cinque giorni all’anno. Per il cambio di abitazione, il CCL prevede il pagamento fino a un giorno. La condizione rimane tuttavia per il tempo libero straordinario che deve essere richiesto in quantità corrispondente. L’impiegato deve dimostrare che tali condizioni siano soddisfatte.

In casi giustificati, non è escluso che ai dipendenti possano essere concessi più di cinque giorni di tempo libero straordinario sotto forma di assenze dal lavoro. In questo caso, il pagamento dei giorni aggiuntivi non è obbligatorio. Se lo stesso evento si verifica più volte nel corso di un anno civile in un giorno lavorativo – ad esempio il primo trasloco a marzo, un secondo trasloco a settembre – il dipendente ha diritto a ricevere del tempo libero entrambe le volte. Il pagamento è dovuto solo se il massimo di cinque giorni non è stato esaurito nell’anno in questione.

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