Il 23 gennaio 2023, il Consiglio federale ha prorogato la Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) del Contratto collettivo di lavoro (CCL) esistente.

Anche i nuovi salari minimi che entreranno in vigore dal 2023 in conformità con le normative salariali sono stati dichiarati generalmente vincolanti.

Salari minimi

Le definizioni del CCL (art. 6a e 6b) sono determinanti per distinguere le rispettive categorie salariali I (lavoratori «non qualificati») e II (lavoratori «qualificati»).

In termini semplificati, una persona è considerata qualificata (rientra nella categoria salariale II) se possiede una qualifica professionale ed è impiegata cumulativamente nella professione appresa. Qualsiasi altra qualifica professionale che non corrisponde al campo di attività dell’impresa non dà diritto al salario minimo per i lavoratori qualificati. Ad esempio, un carrozziere con un AFC che lavora nelle vendite è considerato un lavoratore «non qualificato» (nonostante l’AFC) perché non lavora in un’occupazione appresa.

In caso di controllo sulle buste paga da parte della Commissione paritetica panettieri-confettieri svizzeri (cppc), l’elenco dei dipendenti deve essere compilato, tenendo conto della distinzione di cui sopra, in caso contrario, le richieste di risarcimento supplementari potrebbero risultare eccessive.

I membri PCS possono trovare ulteriori informazioni su intranet su swissbaker.ch e in particolare nei commenti sul CCL.

Harisa Reiz,
Servizi legali PCS, Direttrice supplente/sf

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