Nel corso delle sue ispezioni, la Commissione paritetica panettieri-confettieri svizzeri (cppc) controlla, tra l’altro, l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia e l’assicurazione contro gli infortuni delle aziende sottoposte al controllo. In particolare, verifica se l’assicurazione è conforme ai requisiti del Contratto collettivo di lavoro (ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 36 del CCL) e se i premi (ai sensi dell’art. 37 del CCL) sono pagati dai datori di lavoro e dai dipendenti.

A tal fine, devono essere presentate le rispettive polizze assicurative per a) l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, b) l’assicurazione contro gli infortuni e c) l’assicurazione complementare contro gli infortuni. Inoltre, unitamente ai conteggi salariali dei dipendenti da controllare, deve essere presentata la fattura del premio o la conferma da parte della compagnia assicurativa.

PER IL PAGAMENTO DEI PREMI VALE QUANTO SEGUE:

  • I datori di lavoro e i dipendenti pagano ciascuno la metà dei premi per l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (cioè ½ del premio è pagato dal datore di lavoro e ½ dal dipendente).
  • I premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono pagati esclusivamente dal datore di lavoro.
  • I premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico esclusivo del dipendente.
  • I datori di lavoro e i dipendenti pagano la metà ciascuno dei premi per l‘assicurazione complementare contro gli infortuni (cioè ½ del premio è pagato dal datore di lavoro e ½ dal dipendente), a meno che la compagnia assicurativa non sia in grado di quantificare la parte attribuibile all’assicurazione contro gli infortuni professionali e la parte attribuibile all’assicurazione contro gli infortuni non professionali. In questo caso, la parte di premio relativa agli infortuni professionali è a carico dei datori di lavoro e la parte di premio relativa agli infortuni non professionali è a carico dei dipendenti.

Importante

Nel caso in cui i dipendenti subiscano una detrazione maggiore per i premi, i datori di lavoro sono tenuti a rimborsare la detrazione eccedente. L’infrazione è tenuta in debito conto nell’ambito della sanzione contrattuale.

Tuttavia, se viene detratto un importo inferiore ai dipendenti, i datori di lavoro possono successivamente addebitare la differenza se è possibile dimostrare un accordo contrattuale corrispondente.

Harisa Reiz, direttrice aggiunta, responsabile dei servizi legali

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